Incontro di lavoro tra le organizzazioni accreditate, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le autorità statali competenti

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02/05/2012

Il 27.04.2012 si è svolto un incontro di lavoro con la partecipazione degli enti accreditati, il Ministero della Giustizia, il Ministero del lavoro e della politica sociale, l’Agenzia per l’assistenza sociale, l’Agenzia statale per la tutela del bambino e le Direzioni Regionali per l’assistenza sociale. Sono state discusse due domande principali: l’iscrizione dei bambini nel registro di adozione e i problemi a proposito dei bambini, collocati in famiglie affidatarie.

 

Si è rilevato, che nella pratica l’iscrizione dei bambini è lenta. Difficoltà nel coordinamento tra gli uffici locali e il Ministero della Giustiza si osservano nelle seguenti direzioni:

-          Disordine delle ordinanze amministrative riguardo il collocamento dei bambini nelle istitituzioni. La conclusione è, che nell’ordinanza per il collocamento del bambino nell’istituzione, copia della quale va consegnata al genitore biologico al suo rilascio, deve essere indicato, che dopo la scadenza di sei mesi dal collocamento, il bambino sarà iscritto nel registro per adozione nazionale.

-          Disordine nelle ordinanze amministrative per le iscrizioni dei bambini nei registri nazionali. Tutti gli uffici locali presenti hanno assicurato il Ministero della Giustizia, che spediranno le ordinanze in questione con il segno, che gli stessi sono entrati in vigore. Ciò significa, che i genitori biologici sono stati avvisati a proposito dell’iscrizione del bambino nel registro per l’adozione nazionale e che gli stessi non hanno appellato tale iscrizione.

-          Discrepanza nei termini di scadenza dei certificati medici del bambino come condizione di iscrizione nel registro nazionale e rispettivamente in quello internazionale. La validità del certificato medico del bambino per il registro nazionale scade dopo sei mesi, mentre invece la validità di quello per il registro internazionale è di solo tre mesi. Su questo argomento non si è arrivato agli accordi per l’unificare del termine. È stato stabilito, che continuerà la pratica il Ministero della Giustizia su ogni caso concreto, prima di fare la proposta nella procedura internazionale, di contattare gli organi locali, rispettivamente l’istituzione, nella quale è collocato il bambino e di attualizzare il certificato medico del minore.

-          Non adozione dei bambini per via dell’età grande o per altri motivi. Si sono verificati freguenti i casi, nei quali il Ministero della Giustizia non iscrive nel registro per adozioni internazionali i dossie di bambini, inviati dagli uffici locali. Dal dossie del bambino in questi casi è evidente, che l’adozione non è un misura adatta di protezione, per via dell’età più grande del minore, il suo disaccordo personale di essere adottato ed altri casi. Considernado questi ipotesi, il Ministero della Giustizia come organo centrale per la Convenzione dell’Aja ritiene di non poter iscrivere il minore nel registro per adozione internazionale e iniziare procedura di adozione, perciò manda indietro il dossie agli organi locali per una valutazione d’esperto dell’interesse del minore. Si è constatata una lacuna legislativa su quell’argomento e necessità casi del genere di essere risolti con una legge.

-          Necessità di monitoraggio costante dei minori, sottoposti a varie forme di tutela. Si è parlato della necessità di costante controllo a tutti i bambini, in confronto ai quali vengono imposte misure di tutela. I rappresentanti dell’Agenzia statale per la tutela del minore e il Ministero del lavoro e della politica sociale hanno accettato, che è necessario pensare sul fatto di cambiare il controllo attuale con controllo costante a proposito di ciò se i bambini vengono iscritti nei registri, se si applicano le giuste misure di tutela, se ci sono violazioni in questo processo, ecc.

 

Oggetto della seconda parte dell’incontro di lavoro era l’affidamento. Sono stati discussi casi diversi in quel senso. Le conclusioni a cui si è arrivato, sono le seguenti:

-          L’affidamento è una misura temporanea di tutela e non soluzione definitiva del problema del minore.

-          I bambini, collocati in famiglie di affidamento devono essere iscritti nel registro di adozione nazionale, quando sono presenti i presupposti necessari di ciò. Questa cosa deve essere precisata nei contratti con i genitori affidatari. Gli stessi devono essere avvisati, se tale iscrizione dovesse avvenire.

 

All’incontro di lavoro è stato comunicato, che la Direzione tutela legale internazionale del minore e le adozioni internazionali ha già il suo direttore, che è il capo attuale dell’Ufficio “Rapporti internazionali ed enti accreditati” – la sig.ra Milena Parvanova, la quale in questo incontro è stata la portavoce principale della posizione del Ministero della Giustizia. Promotore dell’incontro è stato il vice ministro Velina Todorova, la quale ha dimostrato la piena volontà nel risolvere tutti gli attuali problemi. Ci auguriamo, quell’incontro di lavoro possa raggiungere i risultati desiderati.